L'art. 41 e' sostituito dal seguente: "Cauzione. - 1. I gestori dei magazzini prima della immissione in servizio debbono depositare:

  • a)a garanzia della dotazione loro affidata una cauzione commisurata allo 0,50 per cento dell'importo della dotazione stessa con un minimo di L. 1.300.000; verificandosi durante la gestione aumento dell'importo della dotazione, anche con piu' provvedimenti, di non meno di L. 250.000.000, il gestore e' tenuto ad adeguare la cauzione nel termine di sei mesi;
  • b)a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, altra cauzione di L. 2.000.000. 2. La cauzione puo' essere prestata mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria, ai sensi della legge 4 aprile 1953, n. 286".

Testo vigente dal 10 marzo 1988

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-21;63~art11 · fonte del testo