Art. 121 — Anticipazioni

L'erogazione delle anticipazioni, nei casi e nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti, e' subordinata alla costituzione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorata del tasso d'interesse legale rapportato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, nei termini contrattualmente definiti. L'importo della garanzia e' progressivamente ridotto nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, in rapporto al recupero dell'anticipazione da parte dell'Amministrazione.

Testo vigente dal 7 gennaio 2013

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-11-15;236~art121 · fonte del testo