Il contributo di cui all'art.64 della legge 1 aprile 1981, n.121, ove spettante, va erogato:

  • a)all'ufficio, reparto o istituto competente, per le mense gestite direttamente dall'Amministrazione;
  • b)alla ditta contraente, per le mense affidate in appalto comprensivo dell'approvvigionamento dei generi alimentari;
  • c)all'Amministrazione dello Stato, all'ente pubblico od al titolare dell'esercizio privato, per il servizio mensa previsto dalle opposte convenzioni.

Testo vigente dal 24 ottobre 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-08-07;417~art45 · fonte del testo