Art. 45 — Contributo
Il contributo di cui all'art.64 della legge 1 aprile 1981, n.121, ove spettante, va erogato:
- a)all'ufficio, reparto o istituto competente, per le mense gestite direttamente dall'Amministrazione;
- b)alla ditta contraente, per le mense affidate in appalto comprensivo dell'approvvigionamento dei generi alimentari;
- c)all'Amministrazione dello Stato, all'ente pubblico od al titolare dell'esercizio privato, per il servizio mensa previsto dalle opposte convenzioni.
Testo vigente dal 24 ottobre 1992
