La contabilita' della mensa dell'ufficio, reparto o istituto deve dimostrare gli introiti, gli acquisti, i prelevamenti ed i consumi dei generi alimentari per la confezione del vitto giornaliero. La contabilita' delle mense obbligatorie di servizio e' resa mensilmente alle prefetture, ai commissariati del Governo di Trento e di Bolzano ed alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta, competenti per territorio. La contabilita' delle mense non obbligatorie di servizio e' resa secondo le specifiche disposizioni conseguenti alla soppressione delle gestioni fuori bilancio.

Testo vigente dal 24 ottobre 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-08-07;417~art48 · fonte del testo