Art. 48 — Rendicontazione
La contabilita' della mensa dell'ufficio, reparto o istituto deve dimostrare gli introiti, gli acquisti, i prelevamenti ed i consumi dei generi alimentari per la confezione del vitto giornaliero. La contabilita' delle mense obbligatorie di servizio e' resa mensilmente alle prefetture, ai commissariati del Governo di Trento e di Bolzano ed alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta, competenti per territorio. La contabilita' delle mense non obbligatorie di servizio e' resa secondo le specifiche disposizioni conseguenti alla soppressione delle gestioni fuori bilancio.
Testo vigente dal 24 ottobre 1992
