Art. 44 — Commissione per il vitto
Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 43, e' istituita, presso ogni questura, una commissione, nominata dal questore e composto da:
- a)il vice questore vicario - presidente;
- b)cinque appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato, di cui due designati dai sindacati piu' rappresentativi a livello provinciale, da scegliersi tra il personale in servizio negli uffici, reparti o istituti della provincia - membri;
- c)un appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato - membro. Le funzioni di segretario sono esercitate da un appartenente ai ruoli della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a sovrintendente.
Testo vigente dal 24 ottobre 1992
