Art. 42 — Beneficiari
Ha diritto a fruire del servizio di mensa previsto dall'art.40 il personale degli uffici, reparti ed istituti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza in servizio nella stessa sede in cui sono istituite le mense o sono ubicati gli esercizi privati convenzionati. Ha diritto, altresi', a fruire delle mense il personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza in transito per ragioni di servizio. E' in facolta' del Dipartimento della pubblica sicurezza di impartire istruzioni per l'ammissione alle mense anche di personale delle altre Amministrazioni dello Stato, stabilendone le modalita'.
Testo vigente dal 24 ottobre 1992
