Comitato consultivo di U.S.L. 1. In ciascuna U.S.L. e' costituito un comitato composto da:

  • a)il presidente della U.S.L. o suo delegato, che lo presiede;
  • b)due membri effettivi e due supplenti designati dal comitato di gestione della U.S.L.;
  • c)tre membri effettivi e tre supplenti in rappresentanza dei medici titolari di incarico di guardia medica nell'ambito della U.S.L. 2. I rappresentanti dei medici incaricati sono eletti al loro interno dai medici titolari di incarico di ciascuna U.S.L. con il sistema proporzionale tra liste concorrenti. Le elezioni sono svolte a cura della federazione regionale degli ordini dei medici con la collaborazione degli ordini provinciali. 3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della U.S.L. 4. Il comitato esprime pareri e formula proposte in ordine alla migliore organizzazione delle attivita' contemplate dal presente accordo nell'ambito territoriale di competenza, che siano ad esso sottoposti dal presidente o da almeno un terzo dei suoi componenti. In questo ultimo caso il comitato si riunisce entro quindici giorni e per un massimo di una volta per semestre.

Testo vigente dal 15 febbraio 1991

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-01-25;41~art6 · fonte del testo