Attivita' di coordinamento delle UU.SS.LL. 1. L'U.S.L. e' tenuta a fornire al medico di guardia i farmaci e il materiale di pronto soccorso necessari all'effettuazione degli interventi di urgenza affidati al medico stesso. I farmaci e il materiale da fornire sono individuati in sede regionale sentito il comitato di cui all'art. 7; in mancanza, l'U.S.L. provvede tenendo conto delle indicazioni del comitato di cui all'art. 6. 2. L'U.S.L. garantisce altresi' che le sedi di servizio siano dotate di idonei locali per la sosta e il riposo dei medici, nonche' di adeguati servizi igienici. Almeno una sede di servizio deve essere ubicata presso un presidio ospedaliero di pronto soccorso della zona servita. 3. La U.S.L. provvede inoltre:

  • a)alla predisposizione dei turni e all'assegnazione delle sedi di guardia, in collaborazione con il comitato ex art. 6 e sentiti i medici interessati, nonche' al rafforzamento dei turni medesimi, ove occorra;
  • b)alla disponibilita' di mezzi di servizio, possibilmente muniti di radiotelefono e di strumenti acustici e visivi, che ne permettano l'individuazione come mezzi adibiti a soccorso;
  • c)ad assicurare in modo adeguato la registrazione delle chiamate presso le centrali operative;
  • d)a garantire nei modi opportuni la tenuta e la custodia dei registri di carico e scarico dei farmaci, dei presidi sanitari e degli altri materiali messi a disposizione dei medici di guardia;
  • e)a deferire alla commissione ex art. 8 i medici inadempienti alle norme del presente accordo o quelli il cui comportamento assistenziale non risulti, comunque, corretto;
  • f)a promuovere iniziative atte a sensibilizzare la popolazione circa le finalita' ed i compiti del servizio oggetto del presente accordo, e ad adottare misure tali da evitare una non corretta utilizzazione del servizio medesimo.

Testo vigente dal 15 febbraio 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-01-25;41~art14 · fonte del testo