Massimale orario 1. Gli incarichi disciplinati dalle norme di cui al presente accordo possono essere espletati per conto di una sola U.S.L. e sono conferibili per un orario settimanale minimo di 12 ore e massimo di 24 ore. 2. Fermo quanto disposto dall'art. 3, l'incarico di guardia medica e' compatibile con lo svolgimento di altre attivita' fino a concorrenza di un impegno complessivo settimanale non superiore a quello previsto per il personale a tempo pieno dal contratto ex art. 47 della legge n. 833/1978. 3. Se il limite di cui al comma 2 risulti superato, l'orario dell'incarico di guardia medica e' ridotto in misura uguale all'eccedenza; a tal fine, fermo restando il disposto di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), l'impegno per attivita' di medico di medicina generale o di pediatra di libera scelta e' tradotto in ore in base al criterio che il massimale di 1.500 scelte, per i medici di medicina generale, e quello di 800 scelte, per i pediatri, corrispondono convenzionalmente a 40 ore di attivita' settimanale. 4. Prima di dar luogo alla procedura prevista dall'art. 3 per il conferimento degli incarichi, gli orari disponibili nell'ambito dei servizi di guardia medica vengono assegnati ai medici gia' titolari, nell'ambito della U.S.L., di incarico a tempo indeterminato ai sensi del presente accordo, secondo l'ordine di anzianita' di incarico nell'ambito della stessa U.S.L. e, in subordine, all'anzianita' di laurea, fino a concorrenza del massimale orario di ciascuno. 5. Per esigenze di servizio, d'intesa con l'interessato, l'incarico puo' essere espletato secondo turni orari settimanali di differente durata, fermo restando il limite di orario mensile derivante dalla lettera d'incarico.
Testo vigente dal 15 febbraio 1991
