Graduatorie e conferimento degli incarichi 1. Entro la fine dei mesi di marzo e di settembre di ogni anno, sulla base delle comunicazioni che le UU.SS.LL. devono effettuare rispettivamente entro la fine dei mesi di febbraio e di agosto, ciascuna regione pubblica sul Bollettino ufficiale l'elenco degli incarichi nell'ambito dei servizi di guardia medica da conferire ai sensi del presente accordo, dandone comunicazione ai sindacati firmatari e agli ordini provinciali dei medici. 2. Possono concorrere al conferimento degli incarichi in questione:
- a)i medici che siano titolari di incarico di guardia medica in forma attiva nell'ambito della stessa regione, a condizione che al momento della presentazione della domanda di cui al comma 3 abbiano svolto almeno dodici mesi di servizio effettivo come titolari di incarico presso una stessa U.S.L., nonche' i medici che siano titolari di incarico di guardia medica in forma attiva in altra regione a condizione che al momento della presentazione della domanda di cui al comma 3 abbiano svolto in ambito extraregionale almeno tre anni di servizio effettivo come titolari di incarico e abbiano mantenuto nella regione per la quale concorrono, la residenza e l'iscrizione all'albo professionale per gli ultimi tre anni;
- b)i medici inclusi nella graduatoria regionale di cui all'art. 2 dell'accordo collettivo nazionale per i medici di medicina generale. 3. Gli interessati devono presentare separate domande, entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1, alle UU.SS.LL. competenti per territorio, indicando, a pena di nullita' delle domande stesse, gli eventuali altri incarichi per i quali intendono concorrere. 4. Ai fini del conferimento degli incarichi i medici di cui al comma 2, lettera b), sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:
- a)attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale di cui al comma 2, lettera b);
- b)attribuzione di punti 20 a coloro che al momento della presentazione della domanda per il conferimento dell'incarico non siano titolari di alcun rapporto di lavoro dipendente o convenzionato o trattamento di pensione e non si trovino in posizione di incompatibilita' e che tali requisiti conservino fino al conferimento dell'incarico. 5. Non e' di ostacolo all'attribuzione del punteggio aggiuntivo di cui al comma 4, lettera b), l'essere titolare, al momento della presentazione della domanda per il conferimento dell'incarico, di un rapporto di lavoro dipendente o convenzionale a titolo precario, purche' esso cessi prima del conferimento dell'incarico stesso. 6. Le UU.SS.LL., entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, interpellano prioritariamente i medici di cui al comma 2, lettera a), in base all'anzianita' di incarico nei servizi di guardia medica; laddove risulti necessario, interpellano successivamente i medici di cui al comma 2, lettera b), in base all'ordine risultante dall'applicazione dei criteri di cui ai commi 3 e 4. 7. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 6, il medico avente titolo e' invitato, mediante lettera raccomandata a.r., a presentarsi presso la sede della U.S.L. interessata non oltre il decimo giorno dalla data del ricevimento dell'invito. 8. La mancata presentazione, entro il termine prestabilito, senza giustificato motivo, e' considerata a tutti gli effetti come rinuncia all'incarico. 9. Il medico che sia impossibilitato a presentarsi deve a pena di decadenza far pervenire, entro il termine indicato, adeguata giustificazione dichiarando contestualmente la propria disponibilita' ad accettare l'incarico. 10. Il medico disposto ad accettare l'incarico deve rilasciare la dichiarazione riprodotta sub allegato A, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 11. L'U.S.L., verificata l'inesistenza di incompatibilita' e l'eventuale sussistenza di altre attivita' svolte dal medico interpellato che possano comportare limitazioni di orario, provvede al conferimento dell'incarico a tempo indeterminato con lettera raccomandata a.r. in duplice esemplare. 12. Il medico incaricato, entro i cinque giorni successivi al ricevimento della raccomandata di cui al comma 11, deve a pena di decadenza formalizzare la propria accettazione restituendo una copia della lettera debitamente firmata. 13. Se il medico incaricato e' residente nell'ambito territoriale di altra regione, l'U.S.L. provvede a comunicare all'assessorato alla sanita' della regione di residenza, ai fini della verifica di eventuali situazioni di incompatibilita', l'avvenuto conferimento dell'incarico. 14. I medici incaricati sono tenuti a pena di decadenza a comunicare tempestivamente all'U.S.L. in cui operano ogni variazione del loro "status" che possa costituire motivo di incompatibilita' o possa avere influenza per eventuali limitazioni d'orario. 15. Essi sono, comunque, tenuti a rilasciare annualmente, entro il 30 aprile, la dichiarazione di cui all'allegato A. 16. Nel caso di servizi svolti in forma di disponibilita', secondo quanto previsto dall'art. 12, sono conferiti incarichi a tempo determinato. 17. La regione, sentiti il comitato di cui all'art. 7 e i sindacati firmatari, puo' adottare procedure tese allo snellimento burocratico e all'abbreviazione dei tempi necessari al conferimento degli incarichi. 18. Entro il 31 dicembre di ogni anno, sul Bollettino ufficiale della regione ciascuna U.S.L. provvede alla pubblicazione dell'elenco degli incarichi di guardia medica conferiti a tempo indeterminato nel corso dell'anno.
Testo vigente dal 15 febbraio 1991
