[1]Massimale orario - Limitazioni - Procedure per l'attribuzione degli aumenti di orario

[2]Ai medici confermati ai sensi del presente capo II sono conferibili aumenti di orario fino a un massimo di 24 ore settimanali. L'incarico e' esplicabile presso piu' UU.SS.LL. In ogni caso, la somma dell'attivita' per l'incarico disciplinato dalle norme del presente capo II e di altra attivita' compatibile svolta in base a un rapporto di dipendenza o convenzionale non puo' superare l'impegno orario settimanale previsto per il personale a tempo pieno in base al citato accordo nazionale. Prima di far luogo alle procedure di cui all'art. 4, le ore di incarico disponibili nell'ambito della medicina dei servizi sono prioritariamente coperte, sentito il comitato di cui all'art. 28, mediante aumenti di orario, entro i limiti stabiliti dal presente articolo, in favore dei medici confermati, operanti nell'ambito della stessa U.S.L., che ne abbiano fatto domanda, secondo l'ordine di anzianita' di incarico. In caso di indisponibilita' o di ulteriore necessita', il suddetto criterio di priorita' e' esteso ai medici confermati operanti all'interno delle altre U.S.L. rientranti nello stesso ambito zonale.

Testo vigente dal 11 dicembre 1987

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;504~art13 · fonte del testo