[1]Incompatibilita'

[2]Gli incarichi di cui al presente accordo non sono conferibili al medico che si trovi in una delle posizioni di cui al punto 6) dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o in una qualsiasi altra posizione non compatibile per specifiche norme di legge o di contratti di lavoro ovvero che:

  • a)sia iscritto negli elenchi di medicina generale o degli specialisti pediatri di libera scelta e abbia superato il limite rispettivamente di 500 e 266 scelte;
  • b)sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni;
  • c)svolga attivita' come medico specialista ambulatoriale convenzionato. Tuttavia al sanitario al quale sia conferito un incarico nei servizi di guardia medica e' consentito, successivamente, di acquisire un incarico quale specialista ambulatoriale convenzionato fino ad un massimo di 10 ore settimanali. In tal caso l'impegno orario settimanale nei servizi di guardia medica non puo' superare la meta' del massimale di cui al successivo art. 5;
  • d)sia titolare d'incarico ai sensi delle norme di cui al presente accordo presso altra U.S.L.;
  • e)abbia piu' di un altro rapporto di collaborazione anche se compatibile con le norme del presente accordo, presso UU.SS.LL. e/o enti pubblici o privati;
  • f)operi come dipendente o in virtu' di un rapporto continuativo di collaborazione professionale in presidi, stabilimenti od istituzioni privati, convenzionati con le UU.SS.LL., soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 43 della legge n. 833/78, ovvero ne sia proprietario, comproprietario, socio, azionista, gestore. Tale incompatibilita' non opera nei confronti dei medici che presso le istituzioni ivi indicate svolgano unicamente attivita' libero-professionali con carattere di consulenza occasionale, che siano riferite a settori per i quali le istituzioni non sono convenzionate, oppure attivita' iniettoria e/o di prelievo;
  • g)fruisca del trattamento ordinario o per invalidita' permanente da parte del fondo di previdenza competente, di cui al decreto 15 ottobre 1976 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. L'esercizio dell'attivita' di cui al presente accordo non e' compatibile con il contemporaneo svolgimento di funzioni fiscali, limitatamente all'ambito territoriale in cui le due attivita' risultino coincidenti. L'insorgere di un motivo di incompatibilita' comporta, l'immediata decadenza dall'incarico, che e' pronunciata dalla U.S.L., sentito il comitato ex art. 6. Analogamente, il medico decade dall'incarico qualora l'assunzione di nuovi impegni di lavoro non gli consenta, alla stregua dei criteri di cui al successivo art. 5, l'espletamento di un incarico minimo di otto ore settimanali.

Testo vigente dal 21 luglio 1987

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-08;292~art3 · fonte del testo