Art. 2 — Campo d'applicazione
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 20 dicembre 2017, n. 239.
Abrogato dal 25 marzo 2018
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 20 dicembre 2017, n. 239.
Abrogato dal 25 marzo 2018
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1999
Confronto con la versione in vigore dal 9 novembre 1999 al 25 marzo 2018. 154 parole tolte, 11 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il presente regolamento si applica all'equipaggiamento destinato ad essere usato a bordo a)
tolto: di una nave nazionale o comunitaria nuova, che si trova o meno all'interno del territorio della Unione europea al momento della costruzione, b)
tolto: di una nave nazionale o comunitaria esistente, che si trova o meno all'interno del territorio della Unione europea alla data in cui l'equipaggiamento viene sistemato a bordo, sia che in precedenza non aveva a bordo tale equipaggiamento, sia che ha sostituito l'equipaggiamento di cui era precedentemente dotata, salvo, in quest'ultimo caso, che le convenzioni internazionali dispongono diversamente. Il presente regolarnento non si applica all'equipaggiamento che alla data del 17 febbraio 1997 era gia' sistemato a bordo di una nave. L'equipaggiamento di cui al comma 1, ai fini della libera circolazione, e' soggetto unicamente alle disposizioni del presente regolamento anche se, per gli stessi fini, rientra nel campo d'applicazione di provvedimenti, attuativi di direttive comunitarie, diversi da questo regolamento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 20 DICEMBRE 2017, N. 239
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-10-06;407~art2 · fonte del testo
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