Art. 1 — Definizioni
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 20 dicembre 2017, n. 239.
Abrogato dal 25 marzo 2018
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 20 dicembre 2017, n. 239.
Abrogato dal 25 marzo 2018
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4 versioni dal 1999
Confronto con la versione in vigore dal 23 settembre 2004 al 25 marzo 2018. 822 parole tolte, 11 parole aggiunte in 20 capoversi.
tolto: Ai fini del presente regolamento s'intendono per:
tolto: a) "procedure di valutazione della conformita'": le procedure descritte nell' articolo 9 e nell'allegato B;
tolto: b) "equipaggiamento": l'equipaggiamento elencato nell'allegato A.1 e A.2, che deve essere posto ed utilizzato a bordo della nave ai sensi degli strumenti internazionali di cui alla lettera e) o che puo' essere posto ed utilizzato a bordo su base volontaria, per il quale, secondo detti strumenti internazionali, e' richiesta l'approvazione dell'amministrazione dello Stato di bandiera;
tolto: c) "apparecchiature di radiocomunicazione": apparecchiature richieste ai sensi del capitolo 4 della convenzione di cui alla lettera d) punto 4, e apparecchi radiotelefonici ricetrasmittenti VHF per mezzi di salvataggio richiesti dalla regola III/ 6.2.1, radarfaro SAR 9 GHz (SART) di cui alla regola III/6.2.2 e radiogoniometro di cui alla regola V/12 (p) della medesima convenzione;
tolto: d) "convenzioni intemazionali": 1. la convenzione intenzionale sulla linea di carico del 1966 (LL66), resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, entrato in vigore il 21 luglio 1968, e successivi emendamenti del 1971 e del 1979, resi esecutivi in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1984, n. 968, e successivi emendamenti, di volta in volta in vigore; La convenzione relativa alla prevenzione sulle collisioni in mare del 1972 (COLREG), ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1085. e successivi emendamenti, di volta in volta in vigore; 3. la convenzione internazionale per la prevenzione dell' inquinamento causato da navi del 1973 (MARPOL), firmata a Londra nel 1973, emendata con il protocollo del 1978 e ratificata con la legge del 29 settembre 1980, n. 662, e, per quanto riguarda il protocollo, con la legge 4 giugno 1982, n. 438, entrata in vigore in Italia il 2 ottobre 1983, e successivi emendamenti, di volta in volta in vigore; 4. la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313, e con la legge 4 giugno 1982, n. 488, che ha approvato il successivo protocollo del 17 febbraio 1978, e successivi emendamenti, di volta in volta in vigore;
tolto: e) "strumenti internazionali": le convenzioni internazionali in materia di sicurezza della navigazione, le risoluzioni e le circolari, dell'Organizzazione marittima intenazionale (IMO), nonche' le norme di prova internazionali pertinenti;
tolto: f) "marchio": il simbolo di cui all'articolo 11 e dell'allegato D;
tolto: g) "organismo notificato": un organismo designato ai sensi dell'articolo 7;
tolto: h) "equipaggiamento sistemato a bordo": l'equipaggiamento installato, o collocato a bordo della nave;
tolto: i) "certificati di sicurezza" i certificati rilasciati alle navi secondo le convenzioni internazionali;
tolto: l) "nave": qualsiasi nave che rientra nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali, escluse le navi da guerra;
tolto: m) "nave comunitaria": una nave i cui certificati di sicurezza sono rilasciati dall'amministrazione per conto degli Stati membri della Unione europea, secondo le convenzioni internazionali. Sono esclusi i casi nei quali l'amministrazione rilascia un certificato per una nave su rihiesta di una amministrazione di un paese terzo;
tolto: n) "nave nazionale": una nave iscritta nelle apposite. matricole o registri tenuti dalle autorita' perifeche;
tolto: o) "nave nuova": una nave la cui chiglia e' stata imposta, o sia ad uno stadio di costruzione equivalente, a partire dal 17 febbraio 1997; ai fini della presente definizione per "stadio di costruzione equivalente" si intende lo stadio in cui: 1. comincia una costruzione identificabile con una determinata nave, oppure 2. l'assemblaggio di detta nave e' cominciato e ha raggiunto almeno 50 tonnellate o, se tale valore e' inferiore, l'1 per cento della massa prevista di tutto il materiale strutturale;
tolto: p) "nave esistente": una nave che non sia una nave nuova;
tolto: q) "norme di prova": le norme fissate da: 1. l'Organizzazione marittima internazionale (IMO), 2.l'Organizzazione internazionale per la normalizzazione (ISO), 3. la Conimissione eletrotecnica intemazionale (IEC), 4. il Comitato europeo di normalizzazione (CEN), 5. il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC), 6. l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI), di volta in volta in vigore, stabilite in conformita' delle convenzioni internazionali e delle risoluzioni e circolari dell'IMO per definire metodi di prova e risultati delle prove, nelle forme indicate nell'allegato A;
tolto: r) "approvazione CE del tipo": la procedura per la valutazione dell'equipaggiamento prodotto secondo le apposite norme di prova e il rilascio del relativo certificato;
tolto: s) "Ministero dei trasporti e della navigazione": il Ministero dei trasporti e della navigazione, Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
tolto: t) "amministrazione": il Ministero dei trasporti e della navigazione, per l'equipaggiamento di sicurezza prescritto dalle convenzioni di cui alla lettera d), punti 1, 2 e 4; il Ministero dell'ambiente, per l'equipaggiamento prescritto dalla convenzione di cui alla lettera d), punto 3; il Ministero delle comunicazioni per gli apparati di radiocomunicazione di cui alla lettera c);
tolto: u) "autorita' periferiche": le autorita' marittime in conformita' alle attribuzioni loro conferite dall'articolo 17 del regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione del codice della navigazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 20 DICEMBRE 2017, N. 239
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-10-06;407~art1 · fonte del testo
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