Art. 1 — Campo di applicazione
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 luglio 2011, n. 136.
Abrogato dal 25 agosto 2011
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 luglio 2011, n. 136.
Abrogato dal 25 agosto 2011
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 13 giugno 2009 al 25 agosto 2011. 95 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Il presente regolamento si applica ai lavoratori marittimi italiani, ai cittadini di Stati membri e ai cittadini di Paesi terzi titolari di un certificato rilasciato da uno Stato membro, che prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana adibite alla navigazione marittima, ad eccezione:
tolto: a) delle navi da guerra, ausiliarie della Marina militare ed altre navi di proprieta' o gestite dallo Stato od adibite solo a servizi governativi non commerciali;
tolto: b) delle navi da pesca;
tolto: c) delle unita' da diporto che non effettuano alcun traffico commerciale;
tolto: d) delle imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 LUGLIO 2011, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-09;324~art1 · fonte del testo
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