Art. 2 — Campo di applicazione
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 novembre 1996, n. 614.
Abrogato dal 21 dicembre 1996
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 novembre 1996, n. 614.
Abrogato dal 21 dicembre 1996
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1992 al 21 dicembre 1996. 310 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: 1. ll presente decreto legislativo si applica alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni per le quali la certificazione di conformita' ai requisiti essenziali viene rilasciata sulla base di regole tecniche comuni i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee; i riferimenti delle corrispondenti regole tecniche nazionali individuati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le apparecchiature terminali di telecomunicazioni devono soddisfare ai requisiti essenziali loro propri. 3. Le apparecchiature terminali possono essere:
tolto: a) destinate ad essere collegate direttamente o indirettamente alla rete pubblica;
tolto: b) suscettibili di essere collegate alla rete pubblica, ma non destinate a tale impiego. 4. All'atto della prima immissione nel mercato, il costruttore o il mandatario stabilito nella comunita' europea deve indicare la destinazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni con dichiarazione conforme all'allegato 7 diretta all'Ispettorato generale delle telecomunicazioni. In ogni caso le apparecchiature terminali che si avvalgono di un sistema di radiocomunicazioni si ritengono destinate al collegamento con la rete pubblica. 5. Le apparecchiature per la sola ricezione di radiodiffusione sonora e televisiva sono escluse dalla disciplina del presente decreto legislativo. 6. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, sono designati o revocati gli organismi notificati. In prima applicazione l'organismo notificato per la certificazione ed il controllo delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni e' l'Ispettorato generale delle telecomunicazioni. 7. Qualsiasi modifica di un prodotto gia' approvato da un attestato di esame CE del tipo deve essere comunicata immediatamente all'Ispettorato generale delle telecomunicazioni. Qualora tale modifica influisca sulla conformita' ai requisiti essenziali o sulle modalita' d'uso prescritte inizialmente per quel prodotto e' necessario procedere ad una nuova approvazione. Tale approvazione viene rilasciata sotto forma di complemento all'attestato originale di esame CE del tipo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 NOVEMBRE 1996, N. 614
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-29;519~art2 · fonte del testo
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