Art. 78 — Irreperibilità o irriconoscibilità di cadavere

Nel caso di morte di una o piu' persone senza che sia possibile rinvenirne o riconoscerne i cadaveri, il procuratore della Repubblica redige processo verbale dell'accaduto. L'atto di morte viene formato con la procedura di rettificazione sulla base del decreto emesso dal tribunale. La relativa azione e' promossa dal procuratore della Repubblica.

Testo vigente dal 30 dicembre 2000

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-03;396~art78 · fonte del testo