Le annotazioni disposte per legge od ordinate dall'autorita' giudiziaria si eseguono per l'atto al quale si riferiscono, registrato negli archivi di cui all'articolo 10, direttamente e senza altra formalita' dall'ufficiale dello stato civile di ufficio o su istanza di parte. Le annotazioni che sono eseguite in base ad atti o provvedimenti dei quali e' anche prescritta la registrazione negli archivi di cui all'articolo 10 devono essere precedute dalla detta registrazione. In ogni caso nelle annotazioni occorre indicare, per la registrazione negli archivi di cui all'articolo 10, l'atto o il provvedimento in base al quale esse sono eseguite. Le annotazioni sono datate e sottoscritte dall'ufficiale dello stato civile. Le annotazioni apposte sugli atti iscritti vanno riportate su quelli trascritti a cura dell'ufficiale dello stato civile che le ha eseguite. In caso di piu' trascrizioni, l'annotazione si effettua soltanto sull'ultimo atto trascritto.

Testo vigente dal 30 dicembre 2000

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-03;396~art102 · fonte del testo