Art. 65 — Imminente pericolo di vita
Se il matrimonio, nell'imminente pericolo di vita di uno degli sposi, e' celebrato durante un viaggio marittimo o aereo, ((o se l'unione civile e' costituita nell'imminente pericolo di vita di una delle parti, durante un viaggio marittimo o aereo,)) si osservano, rispettivamente le disposizioni degli articoli 204, 205, 207, 208, 210 e 834 del codice della navigazione. Per la trascrizione degli atti o dei processi verbali relativi a matrimoni celebrati ((o alla costituzione di unioni civili)) nelle ipotesi previste nel comma 1 e' competente l'ufficiale dello stato civile del comune di residenza degli sposi ((o delle parti dell'unione civile,)), al quale la capitaneria di porto o il comandante dell'aeroporto, se l'approdo o l'atterraggio avviene in Italia, o l'autorita' diplomatica o consolare, se l'approdo o l'atterraggio avviene all'estero, trasmette copia dei relativi atti consegnati dal comandante della nave o dell'aereo.
Testo vigente dal 11 febbraio 2017
