Art. 24 — Atti trascrivibili
Negli archivi di cui all'articolo 10 si trascrivono:
- a)i decreti di concessione della cittadinanza italiana e quelli che ne dispongano la perdita;
- b)le comunicazioni del sindaco, del Ministero dell'interno e dell'autorita' diplomatica o consolare sull'esito degli accertamenti e le attestazioni del sindaco e dell'autorita' diplomatica o consolare relative all'acquisto, alla perdita o al riacquisto della cittadinanza italiana;
- c)i decreti di inibizione al riacquisto della cittadinanza;
- d)i provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana di cui all'articolo 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 91;
- e)le sentenze che accertano l'acquisto, la perdita o il riacquisto della cittadinanza italiana.
Testo vigente dal 30 dicembre 2000
