Sono dichiarate manifestamente inammissibili, perché identiche ad altra già dichiarata inammissibile, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice tutelare del Tribunale di Modena in riferimento agli artt. 2 e 3, secondo comma, Cost., 4 e 18 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, nonché 21 e 26 CDFUE - degli artt. 7, comma 2, del d.P.R. n. 572 del 1993, e 25, comma 1, del d.P.R. n. 396 del 2000, nella parte in cui prevedono l'obbligo di prestazione del giuramento per l'acquisizione della cittadinanza, anche laddove tale adempimento non possa essere prestato da parte di persona affetta da disabilità a causa di tale condizione patologica. Va ribadita la conclusione alla quale è giunta la sentenza n. 258 del 2017, che ha ritenuto inammissibili le questioni concernenti gli articoli censurati, in quanto disposizioni regolamentari prive di forza di legge. ( Precedente citato: sentenza n. 258 del 2017 ).
Art. 10 Nuove norme sulla cittadinanza · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 4 Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'