Art. 41 — Trascrizioni
Per la trascrizione degli atti e dei processi verbali relativi a nascite avvenute durante un viaggio marittimo o aereo e' competente l'ufficiale dello stato civile del luogo di primo approdo della nave o dell'aeromobile. Se tale luogo si trova all'estero si applica l'articolo 15. Di ogni documento trasmesso e' fatta menzione negli archivi di cui all'articolo 10.
Testo vigente dal 30 dicembre 2000
