Art. 15 — Abrogazioni
Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono o restano abrogati:
- a)l'articolo 64 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
- b)l'articolo 289 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
- c)il regio decreto-legge 29 giugno 1924, n. 1036, e le relative norme di attuazione emanate con decreto ministeriale 12 agosto 1924 (in Gazzetta Ufficiale n. 193 del 18 agosto 1924);
- d)la legge 26 luglio 1939, n. 1037, con esclusione degli articoli 3, 7 e 8;
- e)gli articoli 12, 15, primo comma, lettera a), 17-bis, limitatamente alla denominazione "Ragionerie regionali dello Stato", e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544;
- f)gli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 16 agosto 1962, n. 1291;
- g)l'articolo 3 della legge 13 luglio 1965, n. 883, limitatamente all'istituzione della ragioneria regionale dello Stato con sede in Campobasso;
- h)gli articoli 4, 5, 6, 7 e 10 della legge 27 febbraio 1967, n. 48;
- i)l'articolo 4, commi primo, secondo, sesto, settimo, ottavo e nono, della legge 26 aprile 1982, n. 181;
- l)l'articolo 19, comma ottavo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;
- m)l'articolo 1 della legge 7 agosto 1985, n. 427;
- n)l'articolo 10, commi primo e quarto, della legge 7 agosto 1985, n. 428;
- o)l'articolo 1, comma 2, della legge 27 novembre 1991, n. 378;
- p)l'articolo 1, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;
- q)l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573.
Testo vigente dal 11 marzo 1998
