Art. 15 — Termini dei procedimenti
Il procedimento di conferimento di concessione di coltivazione di giacimenti minerari di interesse locale si conclude entro il termine massimo di centotrenta giorni, dalla data di presentazione della domanda. Il procedimento di conferimento di concessione di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale si conclude entro il termine massimo di centosessanta giorni, dalla data di presentazione della domanda. Il Ministro dell'industria, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, provvede alla rettifica del decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329, di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indicando il termine dei due commi precedenti.
Testo vigente dal 18 giugno 1994
