Art. 13 (Regolamento)
[1]Lingue di redazione dei documenti del Congresso
[2]1. I documenti elaborati durante il Congresso compresi i progetti di decisione sottoposti all'approvazione del Congresso sono pubblicati in lingua francese dal Segretariato del Congresso.
[3]2. A tal fine i documenti provenienti dalle delegazioni dei Paesi membri devono essere presentati in questa lingua, sia direttamente, sia tramite i servizi di traduzione annessi al Segretariato del Congresso.
[4]3. Questi servizi, organizzati a proprie spese dai gruppi linguistici costituiti secondo le norme corrispondenti del Regolamento generale possono anche tradurre documenti del Congresso nelle loro lingue rispettive.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
