[1]' del mittente

[2]1. Il mittente che spedisce un invio contenente oggetti non ammessi al trasporto o che non osserva le condizioni di ammissione e' responsabile dei danni corporali provocati agli operatori postali e di tutti i danni causati agli altri invii postali e all'attrezzatura postale 2. In caso di danni causati agli altri invii postali, il mittente e' responsabile entro gli stessi limiti delle amministrazioni postali per ogni invio danneggiato. 3. Il mittente e' responsabile anche se l'ufficio di impostazione accetta tale invio. 4. In compenso, se il mittente ha rispettato le condizioni di ammissione, lo stesso non e' responsabile se si verifica un errore o una negligenza delle amministrazioni postali o dei vettori nel trattamento degli invii dopo la loro accettazione.

Testo vigente dal 2 marzo 2007

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-01-12;18~art23 · fonte del testo