Art. 37
[1]Priorita' di trattamento delle corrispondenze via aerea e degli invii prioritari
[2]Le Amministrazioni adottano ogni misura utile per:
- a)garantire nelle migliori condizioni il ricevimento e l'inoltro successivo dei pieghi contenenti corrispondenze aeree ed invii prioritari;
- b)vigilare sul rispetto degli accordi conclusi con i trasportatori per guanto riguarda la priorita' di tali pieghi;
- c)accelerare le operazioni relative al controllo doganale delle corrispondenze aeree e degli invii prioritari a destinazione del loro paese;
- d)ridurre al minimo indispensabile i termini richiesti per inoltrare nei paesi di destinazione le corrispondenze aeree e gli invii prioritari depositati nel loro paese e per fare distribuire ai destinatari le corrispondenze aeree e gli invii prioritari che giungono dall'estero.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
