[1]Priorita' di trattamento delle corrispondenze via aerea e degli invii prioritari

[2]Le Amministrazioni adottano ogni misura utile per:

  • a)garantire nelle migliori condizioni il ricevimento e l'inoltro successivo dei pieghi contenenti corrispondenze aeree ed invii prioritari;
  • b)vigilare sul rispetto degli accordi conclusi con i trasportatori per guanto riguarda la priorita' di tali pieghi;
  • c)accelerare le operazioni relative al controllo doganale delle corrispondenze aeree e degli invii prioritari a destinazione del loro paese;
  • d)ridurre al minimo indispensabile i termini richiesti per inoltrare nei paesi di destinazione le corrispondenze aeree e gli invii prioritari depositati nel loro paese e per fare distribuire ai destinatari le corrispondenze aeree e gli invii prioritari che giungono dall'estero.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~art37 · fonte del testo