1. Sulla prima facciata di ogni modulo, le voci invariabili, ad eccezione dei simboli previsti all'art. 5 concernenti le date, sono stampate in almeno due lingue, nella lingua, o in una delle lingue ufficiali dello Stato richiedente, e in lingua francese. 2. Il significato dei simboli deve essere indicato almeno nella lingua o in una delle lingue ufficiali di ciascuno degli Stati i quali, al momento della firma della presente Convenzione, siano membri della Commissione Internazionale di stato civile, nonche' in lingua inglese. 3. Sul retro di ogni modulo devono comparire: - un riferimento alla Convenzione, nelle lingue indicate al secondo paragrafo del presente articolo - la traduzione delle voci invariabili, nelle lingue indicate al secondo paragrafo del presente articolo, qualora dette lingue non siano state utilizzate sulla prima facciata - un riassunto degli articoli 4 e 5 della Convenzione, almeno nella lingua o in una delle lingue ufficiali dell'autorita' richiedente. 4. Ogni traduzione deve essere approvata dall'Ufficio della Commissione Internazionale di Stato Civile.

Testo vigente dal 24 aprile 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-04-03;138~convenzione-art6 · fonte del testo