Art. 18 — Disposizioni transitorie e finali
Il funzionamento degli organi preesistenti dell'Istituto e' prorogato sino alla nomina di quelli di nuova istituzione. La nomina del Presidente dell'Istituto, dei componenti del Consiglio di amministrazione, del Comitato scientifico e del Collegio dei revisori dei conti deve intervenire entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. I dirigenti di prima e seconda fascia in servizio presso l'Istituto, che ricoprono incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno facolta' di entrare a domanda nei ruoli dell'Istituto medesimo. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 13, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'ISPESL ed in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 441, nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente regolamento.
Testo vigente dal 23 gennaio 2003
