1. Le riunioni delle Commissioni farmaceutiche aziendali e regionali sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti effettivi. 2. Le suddette Commissioni deliberano a maggioranza dei voti dei presenti. 3. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. 4. Per tutto quanto riguarda il funzionamento delle Commissioni, le parti lo rinviano ad apposito regolamento che fa parte integrante del presente accordo.

Testo vigente dal 27 ottobre 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-07-08;371~art12 · fonte del testo