[1]- Funzionamento dei Comitati di cui agli articoli 11 e 12 1. I Comitati di cui agli articoli 11 e 12 sono validamente riuniti qualunque sia il numero dei componenti presenti e deliberano a maggioranza.
[2]2. In caso di parita', prevale il voto del Presidente.
[3]3. I pareri di competenza dei Comitati, che sono vincolanti nei casi espressamente previsti dalle norme sono in ogni caso obbligatori e devono essere resi entro trenta giorni.
Testo vigente dal 2 ottobre 2000
