[1]- Funzionamento dei Comitati di cui agli articoli 11 e 12 1. I Comitati di cui agli articoli 11 e 12 sono validamente riuniti qualunque sia il numero dei componenti presenti e deliberano a maggioranza.

[2]2. In caso di parita', prevale il voto del Presidente.

[3]3. I pareri di competenza dei Comitati, che sono vincolanti nei casi espressamente previsti dalle norme sono in ogni caso obbligatori e devono essere resi entro trenta giorni.

Testo vigente dal 2 ottobre 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;271~art13 · fonte del testo