1. Con decreto del Ministro della sanita' e' istituito nell'ambito del servizio per i rapporti convenzionali con il Servizio sanitario nazionale, un'osservatorio consultivo permanente che ha il compito: -- rilevare ed esaminare le eventuali questioni interpretative ed applicative derivanti dall'applicazione dell'accordo nazionale; -- analizzare il rapporto di conformita' degli accordi regionali con quello nazionale; -- monitorare raccordandosi, ove necessario, con le strutture organizzative del Ministero della sanita' e con l'agenzia per i servizi sanitari regionali i risultati raggiunti dagli accordi regionali per favorirne l'attuazione su tutto il territorio nazionale ai fini di migliorare l'erogazione dell'assistenza farmaceutica. 2. L'osservatorio esamina altresi' i problemi scaturenti da provvedimenti legislativi e da pronunce della magistratura che incidano direttamente nella disciplina dei rapporti convenzionali quale risulta dall'accordo e suggerisce alle parti firmatarie l'eventualita' di procedere alle opportune modificazioni formali da apportare all'accordo medesimo. 3. L'Osservatorio ha sede presso il Ministero della sanita' - Servizio per i rapporti convenzionali con il S.S.N., ed e' cosi' composto: -- dal dirigente generale del servizio per i rapporti convenzionali con il S.S.N. con funzioni di presidente, o da un suo delegato e dal funzionario del servizio medesimo, competente per materia; -- dai responsabili dei servizi farmaceutici delle regioni firmatarie del presente accordo; -- da 5 rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del presente accordo di cui 3 (1 rurale) designati dalla Federfarma, 1 dalla Fiamclaf, 1 dalla Pubblifarm. 4. Le funzioni di segretario dell'Osservatorio sono svolte da un funzionario amministrativo ministeriale. 5. L'Osservatorio si riunisce di norma all'inizio di ogni trimestre su convocazione del presidente o a seguito di richiesta motivata inoltrata da una delle parti firmatarie dell'accordo. 6. Di ogni riunione sara' redatto apposito verbale che verra' trasmesso ad ogni buon fine a tutte le parti firmatarie ed a tutte le regioni e province autonome. 7. La partecipazione alle riunioni dei componenti l'Osservatorio non comporta oneri economici ad alcun titolo a carico del Ministero della sanita'. 8. Ai lavori possono essere invitati esperti o altri rappresentanti delle parti firmatarie in relazione agli argomenti trattati.

Testo vigente dal 27 ottobre 1998

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-07-08;371~art13 · fonte del testo