Art. iii

Articolo III. Comunicazione di informazioni Le Parti al presente Protocollo s'impegnano a comunicare al Segretario Generale dell'Organizzazione marittima internazionale (in appresso denominata "l'Organizzazione") ed a depositare presso di esso:

  • a)il testo delle leggi, dei decreti, delle ordinanze, dei regolamenti ed altri strumenti che sono stati promulgati sulle varie questioni che rientrano nella portata del presente Protocollo;
  • b)una lista degli ispettori designati o degli organismi riconosciuti che sono autorizzati ad operare per loro conto per quanto riguarda le linee di carico affinche' sia fatta pervenire alle Parti le quali ne daranno conoscenza ai loro funzionari, nonche' una descrizione delle responsabilita' specifiche demandate agli ispettori designati o agli organismi riconosciuti e delle condizioni dell'autorizzazione cosi' concessa;
  • c)un numero sufficiente di modelli di certificati da esse rilasciati, in conformita' con le disposizioni del presente Protocollo.

Testo vigente dal 10 dicembre 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;371~artiii · fonte del testo