Articolo IV. Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione 1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma, alla Sede dell'Organizzazione, dal 1° marzo 1989 al 28 febbraio 1990 e rimane poi aperto alla adesione. Sotto riserva delle disposizioni del paragrafo 3, gli Stati possono manifestare il loro consenso ad essere vincolati dal presente Protocollo da:

  • a)firma senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o l'approvazione;
  • b)firma sotto riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita da ratifica, da accettazione o da approvazione;
  • c)adesione. 2. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione sono effettuate per mezzo del deposito di uno strumento a tal fine presso il Segretario generale dell'Organizzazione. 3. Il presente Protocollo puo' essere oggetto di una firma senza riserva, di una ratifica, di una accettazione, di un'approvazione o di un'adesione solo da parte di quegli Stati che hanno firmato senza riserva, accettato la Convenzione o che vi hanno aderito.

Testo vigente dal 10 dicembre 1990

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;371~artiv · fonte del testo