Art. viii

Articolo VIII. Depositario 1. Il presente Protocollo e' depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione (in appresso denominato "il depositario"). 2. Il depositario:

  • a)informa i governi di tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo e che vi aderiscono:
  • i)di ogni nuova firma o di ogni nuovo deposito di strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, nonche' della data di detta firma o di detto deposito;
  • ii)della data di entrata in vigore del presente Protocollo;
  • iii)del deposito di ogni strumento di denuncia del presente Protocollo, della data alla quale questo strumento e' stato ricevuto e della data alla quale la denuncia ha effetto;
  • b)trasmette copie certificate conformi del presente Protocollo ai Governi di tutti gli Stati che lo hanno firmato o che vi aderiscono. 3. Sin dall'entrata in vigore del presente Protocollo, il depositario ne trasmette una copia certificata conforme al Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in vista della sua registrazione e della sua pubblicazione in conformita' con l'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 10 dicembre 1990

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;371~artviii · fonte del testo