Art. viii
Articolo VIII. Depositario 1. Il presente Protocollo e' depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione (in appresso denominato "il depositario"). 2. Il depositario:
- a)informa i governi di tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo e che vi aderiscono:
- i)di ogni nuova firma o di ogni nuovo deposito di strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, nonche' della data di detta firma o di detto deposito;
- ii)della data di entrata in vigore del presente Protocollo;
- iii)del deposito di ogni strumento di denuncia del presente Protocollo, della data alla quale questo strumento e' stato ricevuto e della data alla quale la denuncia ha effetto;
- b)trasmette copie certificate conformi del presente Protocollo ai Governi di tutti gli Stati che lo hanno firmato o che vi aderiscono. 3. Sin dall'entrata in vigore del presente Protocollo, il depositario ne trasmette una copia certificata conforme al Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in vista della sua registrazione e della sua pubblicazione in conformita' con l'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Testo vigente dal 10 dicembre 1990
