Art. ii
Articolo II. Certificati esistenti 1. Nonostante ogni altra disposizione del presente Protocollo, ogni certificato internazionale di bordo libero, che sia in corso di validita' al momento in cui il presente Protocollo entra in vigore nei confronti del Governo dello Stato la cui nave e' autorizzata a battere bandiera, rimane valido fino alla sua data di scadenza. 2. Una Parte al presente Protocollo non deve rilasciare certificati in applicazione ed in conformita' delle prescrizioni della Convenzione internazionale del 1966 sulle linee di carico, cosi' come adottata il 5 aprile 1966.
Testo vigente dal 10 dicembre 1990
