Articolo VI. Emendamenti 1. Il presente Protocollo e, tra le Parti al presente Protocollo, la Convenzione, possono essere modificati dall'una o dall'altra delle procedure definite nei paragrafi in appresso. 2. Emendamenti dopo esame da parte dell'Organizzazione:

  • a)Ogni emendamento proposto da una Parte al presente Protocollo e' sottoposto al Segretario generale dell'Organizzazione e da questi divulgato a tutti i membri dell'Organizzazione ed a tutti i Governi contraenti della Convenzione sei mesi almeno prima del suo esame.
  • b)Ogni emendamento proposto e divulgato in base alla procedura di cui sopra e' sottoposto al Comitato della sicurezza marittima dell'Organizzazione per esame.
  • c)Gli Stati che sono Parti al presente Protocollo, siano essi membri dell'Organizzazione oppure no, sono autorizzati a partecipare alle deliberazioni del Comitato di sicurezza marittima ai fini dell'esame e dell'adozione degli emendamenti.
  • d)Gli emendamenti sono adottati a maggioranza dei due terzi delle Parti al presente Protocollo presenti e votanti in seno al Comitato per la sicurezza marittima allargato in conformita' con il capoverso c) (in appresso denominato "Comitato per la sicurezza marittima allargato"), a patto che un terzo almeno delle Parti siano presenti al momento del voto.
  • e)Se adottati in conformita' con il capoverso d), gli emendamenti sono comunicati dal Segretario generale dell'Organizzazione a tutte le Parti al presente Protocollo per accettazione.
  • f)i) Un emendamento ad un articolo o all'Annesso A del presente Protocollo o, tra le Parti al presente Protocollo, un emendamento ad un articolo della Convenzione saranno considerati come accettati alla data alla quale sono stati accettati da due terzi delle Parti al presente Protocollo.
  • ii)Un emendamento all'Annesso B del presente Protocollo oppure, tra le Parti al presente Protocollo, un emendamento ad un Annesso della Convenzione sono considerati come accettati:
  • aa)allo scadere di un periodo di due anni a decorrere dalla data alla quale esso e' comunicato per accettazione alle Parti al presente Protocollo;
  • bb)allo scadere di ogni altro periodo, che non potra' tuttavia essere inferiore ad un anno, se cosi' e' deciso all'atto della sua adozione da una maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti in seno al Comitato per la sicurezza marittima allargato. Tuttavia, se durante il periodo cosi' specificato piu' di un terzo delle Parti, oppure delle Parti le cui flotte mercantili rappresentano in totale il 50% almeno del tonnellaggio lordo dell'insieme delle flotte di navi da commercio di tutte le Parti, notificano al Segretario Generale dell'Organizzazione che esse sollevano un'obiezione contro questo emendamento, si considerera' che esso non e' stato accettato.
  • g)i) Un emendamento di cui al capoverso f) i) entra in vigore nei confronti delle Parti al presente Protocollo che lo hanno accettato sei mesi dopo la data alla quale si considera che sia stato accettato ed esso entra in vigore nei confronti di ciascuna Parte che lo accetta successivamente a questa data sei mesi dopo la sua accettazione da detta Parte.
  • ii)Un emendamento di cui al comma f) ii) entra in vigore nei confronti di tutte le Parti al presente Protocollo, ad eccezione di quelle che hanno sollevato un'obiezione contro detto emendamento in conformita' con detto comma e che non hanno ritirato tale obiezione, sei mesi dopo la data alla quale si considera che sia stato accettato. Tuttavia, prima della data stabilita per l'entrata in vigore di un emendamento, ogni Parte potra' notificare al Segretario generale dell'Organizzazione che essa si dispensa dal dare effetto all'emendamento per un periodo che non supera un anno a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, oppure per un periodo piu' lungo se la maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti in seno al Comitato per la sicurezza marittima allargato decide in tal modo all'atto dell'adozione dell'emendamento. 3. Emendamento da parte di una Conferenza:
  • a)Dietro richiesta di una Parte al presente Protocollo appoggiata da un terzo almeno delle Parti, l'Organizzazione convoca una Conferenza delle Parti per esaminare gli emendamenti al presente Protocollo ed alla Convenzione.
  • b)Ogni emendamento adottato da questa Conferenza a maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti e' comunicato dal Segretario generale dell'Organizzazione a tutte le Parti per accettazione.
  • c)A meno che la Conferenza non decida diversamente, si considera che l'emendamento e' stato accettato, ed esso entra in vigore secondo le procedure previste rispettivamente ai capoversi f) e g) del paragrafo 2, a patto che i riferimenti al Comitato per la sicurezza marittima allargato in questi capoversi siano considerati come riferimenti alla Conferenza. 4. a) Una Parte al presente Protocollo che ha accettato un emendamento di cui al comma f) ii) del paragrafo 2 e che e' entrato in vigore, non e' tenuta ad estendere il beneficio del presente Protocollo nei confronti dei certificati rilasciati ad una nave abilitata a battere la bandiera di uno Stato Parte il quale, in conformita' con questo comma, ha sollevato un'obiezione contro detto emendamento et non ha ritirato tale obiezione, nella misura in cui questi certificati concernono questioni che sono oggetto dell'emendamento in questione.
  • b)Una parte al presente Protocollo che ha accettato un emendamento di cui al comma f) ii) del paragrafo 2 che e' entrato in vigore deve estendere il beneficio del presente Protocollo ai certificati rilasciati ad una nave abilitata a battere la bandiera di uno Stato Parte che ha notificato al Segretario generale dell'Organizzazione, in conformita' con il capoverso g) ii) del paragrafo 2, che essa si dispensa dal dare effetto all'emendamento. 5. Tranne espressa disposizione contraria, ogni emendamento stabilito in applicazione del presente articolo e relativo alla struttura della nave si applichera' unicamente alle navi la cui chiglia e' stata impostata o che, alla data di entrata in vigore di questo emendamento, o dopo questa data, si trovavano in una fase di avanzamento equivalente. 6. Ogni dichiarazione di accettazione o di obiezione relativa ad un emendamento, oppure ogni notifica comunicata in virtu' del comma g) ii) del paragrafo 2, deve essere indirizzata per iscritto al Segretario generale dell'Organizzazione, il quale informa tutte le Parti al presente Protocollo di tale comunicazione e della data alla quale l'ha ricevuta. 7. Il Segretario generale dell'Organizzazione informa tutte le Parti al presente Protocollo di ogni emendamento che entra in vigore in virtu' del presente articolo, nonche' della data alla quale ciascun emendamento entra in vigore.

Testo vigente dal 10 dicembre 1990

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;371~artvi · fonte del testo