Art. 22 — Ambito di applicazione

Ai fini della normalizzazione, del coordinamento e del consolidamento dei conti pubblici, i principi stabiliti dal presente regolamento si applicano anche alle amministrazioni ed agli enti diversi dall'amministrazione dello Stato. Le procedure stabilite dal presente regolamento si applicano anche alle amministrazioni ed agli enti diversi dall'amministrazione dello Stato, secondo quanto previsto o consentito dai rispettivi ordinamenti.

Testo vigente dal 13 giugno 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-20;367~art22 · fonte del testo