Art. 22 — Ambito di applicazione
Ai fini della normalizzazione, del coordinamento e del consolidamento dei conti pubblici, i principi stabiliti dal presente regolamento si applicano anche alle amministrazioni ed agli enti diversi dall'amministrazione dello Stato. Le procedure stabilite dal presente regolamento si applicano anche alle amministrazioni ed agli enti diversi dall'amministrazione dello Stato, secondo quanto previsto o consentito dai rispettivi ordinamenti.
Testo vigente dal 13 giugno 1994
