Art. 24 — Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il centottantesimo giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. ((1)) Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 17 del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1996.

Testo vigente dal 29 ottobre 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 ottobre 1995

Confronto con la versione in vigore dal 13 giugno 1994 al 29 ottobre 1995. 1 parola aggiunta.

Il presente regolamento entra in vigore il centottantesimo giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. aggiunto: 1 Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 17 del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1996.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-20;367~art24 · fonte del testo