Art. 24 — Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il centottantesimo giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. ((1)) Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 17 del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1996.
Testo vigente dal 29 ottobre 1995
