La concessione si estende a tutto il territorio della Repubblica. Essa ha la durata di sei anni a decorrere dal primo agosto 1988 ed e' rinnovabile per un periodo non superiore, ai sensi dell'articolo 14 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

Testo vigente dal 27 agosto 1988

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-08-01;367~art30 · fonte del testo