Art. 30 — Estensione e durata della concessione
La concessione si estende a tutto il territorio della Repubblica. Essa ha la durata di sei anni a decorrere dal primo agosto 1988 ed e' rinnovabile per un periodo non superiore, ai sensi dell'articolo 14 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
Testo vigente dal 27 agosto 1988
