Articolo abrogato dalla l. 3 maggio 2004, n. 112.
Abrogato dal 6 maggio 2004
Articolo abrogato dalla l. 3 maggio 2004, n. 112.
Abrogato dal 6 maggio 2004
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
a) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva) nella parte in cui non sono consentiti, previa autorizzazione statale e nei sensi di cui in motivazione, l'installazione e l'esercizio di impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente…
Art. 1 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva · Art. 2 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva · Art. 45 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva · Art. 3 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1975
Confronto con la versione in vigore dal 17 aprile 1975 al 6 maggio 2004. 196 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: L'atto di concessione, comprensivo di tutti i servizi che rientrano nella riserva allo Stato e sono riportati nell'articolo 2, deve avere validita' per sei anni, e' rinnovabile per un periodo non superiore e prevede tra l'altro sulla base del preventivo annuo globale delle entrate della societa' concessionaria o delle entrate che ad essa eventualmente conceda con la legge lo Stato: i tempi ed i modi dell'introduzione delle trasmissioni televisive a colori su parere del C.I.P.E.; la prosecuzione dell'estensione delle reti radiofoniche e televisive assicurando la ricezione di tutti i suoi programmi possibilmente all'intero territorio nazionale, con qualsiasi mezzo tecnico, anche mediante eventuali convenzioni con i comuni, le province, le comunita' montane o appositi consorzi degli enti locali; la ristrutturazione delle reti e degli impianti al fine di adeguarli all'evoluzione tecnologica; la costruzione di una terza rete televisiva; la realizzazione graduale di altri impianti radiofonici e televisivi, ad esaurimento delle disponibilita' consentite dalle frequenze assegnate all'Italia dagli accordi internazionali per i servizi di radiodiffusione; la sperimentazione delle piu' recenti tecniche in tema di trasmissioni televisive. I relativi piani tecnico-finanziari sono soggetti all'autorizzazione ed al controllo dei competenti organi ministeriali secondo le norme vigenti.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103~art14 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.