1. E' concesso in esclusiva alla RAI - Radiotelevisione italiana, Societa' per azioni, alle condizioni e con le modalita' stabilite dall'acclusa convenzione, il servizio pubblico di diffusione circolare di programmi sonori e televisivi sull'intero territorio nazionale.

Testo vigente dal 27 agosto 1988

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-08-01;367~approvazione-art1 · fonte del testo