Tutte le controversie che sorgessero durante l'applicazione della presente convenzione saranno rimesse all'esame di un Collegio arbitrale formato da cinque membri, due nominati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, due dalla R.A.I. e il quinto nominato d'intesa tra le parti, oppure in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio di Stato. Esso giudichera' da amichevole compositore.

Testo vigente dal 4 settembre 1948

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1132~art14 · fonte del testo