Tutte le controversie che sorgessero durante l'applicazione della presente convenzione saranno rimesse all'esame di un Collegio arbitrale formato da cinque membri, due nominati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, due dalla R.A.I. e il quinto nominato d'intesa tra le parti, oppure in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio di Stato. Esso giudichera' da amichevole compositore.
Testo vigente dal 4 settembre 1948
