Art. 7 — Sospensione dei termini
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 28 luglio 1999, n. 510.
Abrogato dal 22 gennaio 2000
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 28 luglio 1999, n. 510.
Abrogato dal 22 gennaio 2000
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 13 giugno 1994 al 22 gennaio 2000. 96 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Il termine previsto per la trasmissione da parte del prefetto del rapporto informativo e della documentazione prevista dalla vigente normativa, e' sospeso nel caso in cui il segreto istruttorio su indagini in corso non permetta di acquisire elementi sufficienti per la redazione del rapporto. Il termine di cui all'articolo 3, comma 4, e' sospeso, per un periodo massimo di trenta giorni, nel caso in cui il Ministero dell'interno richieda un supplemento di istruttoria. La sospensione deve essere tempestivamente comunicata all'interessato o al suo avente diritto, ed al Ministero dell'interno nel caso di cui al comma 1.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 28 LUGLIO 1999, N. 510
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-19;364~art7 · fonte del testo
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