Art. 15 — Sospensione dei termini
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 30 aprile 1998, n. 217.
Abrogato dal 24 luglio 1998
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 30 aprile 1998, n. 217.
Abrogato dal 24 luglio 1998
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 13 maggio 1992 al 24 luglio 1998. 37 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Le ordinanze di sospensione disposte dal giudice amministrativo in ordine a provvedimenti adottati nel corso dell'istruttoria sospendono il decorso dei termini, previsti dalla legge per la conclusione dell'istruttoria stessa, qualora la sospensione incida sulla prosecuzione del procedimento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 APRILE 1998, N. 217
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-09-10;461~art15 · fonte del testo
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