Art. 10 — Sospensione dei termini
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
Abrogato dal 24 settembre 2015
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
Abrogato dal 24 settembre 2015
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2000
Confronto con la versione in vigore dal 4 agosto 2000 al 24 settembre 2015. 77 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I termini di cui agli articoli 4, 5 e 8 sono sospesi, per motivate esigenze istruttorie ravvisate dalla direzione generale della previdenza e assistenza sociale relativamente alle ipotesi di cui agli articoli 4 e 8 e dal Comitato tecnico nel caso di cui all'articolo 5, per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attivita' ad esse connesse, e comunque per un periodo non superiore a venti giorni, prorogabili di altri dieci in presenza di difficolta' tecniche nell'espletamento dell'istruttoria.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-10;218~art10 · fonte del testo
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