Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 gennaio 2000

Confronto con la versione in vigore dal 13 giugno 1994 al 22 gennaio 2000. 267 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: La commissione medica ospedaliera di cui all'articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e' integrata, ai fini della concessione dei benefici in favore delle persone di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, della legge 20 ottobre 1990 n. 302, diverse da quelle indicate all'articolo 2 del presente regolamento, da due sanitari della Polizia di Stato esperti in medicina legale. I sanitari della Polizia di Stato di cui al comma 1 sono nominati dal direttore centrale di sanita' del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno su richiesta della competente commissione medica ospedaliera, trasmessa contestualmente alla comunicazione della data in cui si procedera' alla visita dell'interessato o, comunque alla valutazione da parte della commissione stessa. La commissione medica ospedaliera esprime il giudizio che le venga richiesto per la concessione dei benefici di cui alle leggi 13 agosto 1980, n. 466 e 20 ottobre 1990, n. 302, in favore di persone diverse da quelle di cui all'articolo 2 del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, i competenti organi amministrativi chiedono la suddetta valutazione tecnica ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti, quali le strutture del servizio sanitario nazionale dotate delle necessarie competenze, ovvero ad istituti universitari, che la esprimono entro 20 giorni dalla richiesta. La valutazione della commissione medica ospedaliera non e' richiesta in caso di decesso, quando il nesso di casualita' risulti di immediata evidenza. Il giudizio della commissione medica ospedaliera, integrata ai sensi del comma 1, e' definitivo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 28 LUGLIO 1999, N. 510

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-19;364~art6 · fonte del testo