Art. 4
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 10 luglio 1996 al 27 settembre 2022. 302 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: La conferma ufficiale della presenza in una azienda di una delle malattie di cui all'allegato I comporta, oltre all'applicazione delle misure previste dall'articolo 3, comma 2, l'adozione delle seguenti ulteriori misure:
tolto: a) immediato abbattimento in loco degli animali delle specie sensibili presenti nell'azienda; le carcasse degli animali abbattuti o morti devono essere distrutte per incenerimento o sotterrate in loco, qualora possibile; tali operazioni devono essere effettuate in modo da ridurre al minimo il rischio di diffusione dell'agente patogeno;
tolto: b) distruzione o idoneo trattamento di disinfezione di tutti i materiali, come i mangimi, e di tutti i rifiuti, come lettiere, letame o liquami, che potrebbero essere contaminati; tale trattamento deve essere eseguito conformemente alle istruzioni, impartite dal veterinario ufficiale, atte a garantire la distruzione di qualsiasi agente patogeno o vettore di agente patogeno;
tolto: c) pulizia e disinfezione, in conformita' all'articolo 14 e dopo che sono state ultimate le operazioni di cui alle lettere a) e b), dei fabbricati adibiti al ricovero degli animali delle specie sensibili e le loro vicinanze nonche' dei veicoli usati per qualunque tipo di trasporto e di qualsiasi materiale che potrebbe essere contaminato;
tolto: d) indagine epidemiologica conformemente all'articolo 7. In caso di sotterramento, carcasse, materiali e rifiuti di cui al comma 1, lettere a) e b), devono essere collocati in un terreno adeguato per evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all'ambiente e ad una profondita' sufficiente ad impedire ai carnivori di accedervi. L'autorita' competente puo' estendere le misure di cui al comma 1 ad altre aziende vicine, qualora per la loro ubicazione, la tipologia dei fabbricati o eventuali contatti con l'azienda in cui e' stata confermata la presenza della malattia si possa sospettare un'eventuale contaminazione. Il ripopolamento dell'azienda e' autorizzato dall'autorita' competente solo dopo ispezione e previa verifica delle condizioni di pulizia e disinfezione effettuata conformemente all'articolo 14.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-05-17;362~art4 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.