Art. 3
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 10 luglio 1996 al 27 settembre 2022. 427 parole tolte, 10 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Qualora in un'azienda siano presenti animali che si sospettano infetti o contaminati da una delle malattie di cui all'allegato I, il veterinario ufficiale assume immediatamente le necessarie iniziative affinche' venga attuata la procedura d'indagine diagnostica ufficiale per la conferma o l'esclusione della malattia, provvedendo, in particolare, al prelievo di idonei campioni per gli esami di laboratorio; a tal fine, qualora si rendesse necessario, l'autorita' competente dispone il trasporto degli animali sospetti adottando le necessarie misure e gli accorgimenti idonei ad evitare la propagazione della malattia. Non appena e' notificato utn caso sospetto di infezione, l'autorita' competente pone l'azienda interessata sotto controllo ufficiale e dispone, in particolare, che:
tolto: a) sia eseguito il censimento di tutte le categorie di animali delle specie sensibili, precisando per ciascuna di esse il numero di animali gia' morti, infetti o che potrebbero essere infettati o contaminati; il censimento deve essere aggiornato per tener conto degli animali nati o morti durante il periodo in cui si sospetta la presenza della malattia; i dati del censimento devono essere aggiornati ed esibiti a richiesta per essere controllati in occasione di ispezioni;
tolto: b) tutti gli animali delle specie sensibili dell'azienda siano trattenuti nei rispettivi locali di stabulazione o collocati in altri luoghi che ne permettano l'isolamento, tenendo conto, se necessario, dell'eventuale ruolo dei vettori;
tolto: c) sia vietato qualsiasi movimento di animali delle specie sensibili da e per l'azienda;
tolto: d) sia subordinato ad autorizzazione, che stabilisca le condizioni necessarie per evitare qualsiasi rischio di propagazione della malattia, qualsiasi movimento:
tolto: 1) di persone, animali di altre specie non sensibili alla malattia e veicoli in provenienza dall'azienda o ad essa destinati;
tolto: 2) di carni, carcasse, mangimi, rifiuti, deiezioni, lettiere, letami e tutto cio' che potrebbe trasmettere la malattia in questione;
tolto: e) si faccia ricorso a mezzi appropriati di disinfezione alle entrate ed alle uscite dei fabbricati, locali o luoghi in cui sono custoditi gli animali delle specie sensibili e dell'azienda stessa;
tolto: f) sia effettuata un'indagine epidemiologica conformemente all'articolo 7. In attesa che vengano adottate ufficialmente, le misure previste al comma 2, ad esclusione di quelle indicate alla lettera sono applicate dal proprietario o allevatore di qualsiasi animale sospetto di infezione. L'autorita' competente puo' estendere in tutto o in parte le misure di cui al comma 2 ad altre aziende qualora, tenuto conto dell'ubicazione e della configurazione dei fabbricati o di eventuali contatti con l'azienda nella quale si sospetta la presenza della malattia, vi siano fondati motivi per sospettare un'eventuale contaminazione. Le misure previste ai commi 1 e 2 si applicano fino a quando il sospetto di malattia sia ufficialmente escluso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-05-17;362~art3 · fonte del testo
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