Art. 8
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 10 luglio 1996 al 27 settembre 2022. 260 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Se il veterinario ufficiale constata o ritiene, sulla base di informazioni confermate, che la malattia puo' essere stata introdotta da altre aziende nell'azienda di cui all'articolo 3 oppure da quest'ultima in altre aziende in seguito a movimenti di persone, animali o veicoli o in qualsiasi altro modo, queste altre aziende sono sottoposte a controllo ufficiale conformemente all'articolo 3; tale controllo e' revocato soltanto quando il sospetto di presenza della malattia nell'azienda sia stato ufficialmente escluso. Se il veterinario ufficiale constata o ritiene, sulla base di informazioni confermate, che la malattia puo' essere stata introdotta da altre aziende nell'azienda di cui all'articolo 4 oppure da quest'ultima in altre aziende in seguito a movimenti di persone, animali o veicoli o in qualsiasi altro modo, queste altre aziende sono sottoposte a controllo ufficiale conformemente all'articolo 3; tale controllo e' revocato soltanto quando il sospetto di presenza della malattia nell'azienda sia stato ufficialmente escluso. Nel caso che un'azienda sia soggetta alle disposizioni del comma 2, l'autorita' competente mantiene in vigore nell'azienda le disposizioni di cui all'articolo 3 per un periodo almeno corrispondente al periodo massimo di incubazione proprio di ciascuna malattia, con decorrenza dal probabile momento di introduzione dell'infezione stabilito dall'indagine epidemiologica effettuata a norma dell'art. 7. Nelle aziende di cui ai commi 1 e 2 l'autorita' competente, qualora ritenga che le condizioni lo consentano, puo' limitare le misure di controllo ufficiale di cui all'articolo 3, esclusivamente agli animali delle specie sensibili o, purche' l'azienda stessa soddisfi le condizioni di cui all'articolo 6, ad una parte dell'azienda e agli animali che vi si trovano.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-05-17;362~art8 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.